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Regolamento della Scuola di Specializzazione istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre, ai sensi dell’art. 3 del decreto di istituzione della Scuola
(approvato nella seduta del 16 giugno 2016)
Art. 1. – La Scuola ha sede presso l’Università Roma Tre della quale è struttura didattica.
Art. 2. – La Scuola ha un Consiglio Direttivo di 12 membri composto secondo quanto stabilito dall’art. 5 n. 3 del decreto interministeriale n. 537/99. Esso è presieduto da un Direttore, eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno tra i Professori universitari di ruolo.
Art. 3. – Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni.
Art. 4. – Il Consiglio Direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola, definisce la programmazione delle attività didattiche, esercita le attribuzioni in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di Ateneo previsti dall’art. 94 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
Adotta, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità finanziarie della Scuola, ogni altra iniziativa utile a migliorare la qualità della didattica e dei servizi nei confronti degli specializzandi nonché a promuovere un sempre più alto profilo delle professioni legali.
Art. 5 – Presso la scuola è operativa una Segreteria Didattica, alla quale gli iscritti alla Scuola possono rivolgersi, per ogni informazione e/o comunicazione attinenti all’organizzazione e allo svolgimento dei corsi e delle relative prove d’esame.
Presso la Segreteria Didattica sono assicurate altresì almeno due ore al mese di ricevimento da parte del Direttore della Scuola, il quale provvede a fissare l’orario del ricevimento nelle giornate di svolgimento della didattica.
Art. 6. – I corsi della Scuola sono tenuti oltre che dai docenti del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre anche da docenti di altre Facoltà o Istituti, magistrati, avvocati e notai, così come previsto dall’art. 5 commi 5 e 6 del Decreto istitutivo della Scuola.
Art. 7. – È previsto un servizio di tutorato con il compito di assistere i partecipanti alla scuola e di curarne i rapporti con i docenti. Sono previsti altresì correttori per gli elaborati scritti.
Art. 8 – La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria.
Le assenze ingiustificate superiori alle 60 ore comportano l’esclusione dalla Scuola.
Le assenze debitamente giustificate, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 comma 4 Reg. Interm. 537/1999 e più in generale dalla normativa vigente, sono consentite fino a 130 ore.
Si considerano assenze giustificate i seguenti casi:
-malattia;
-gravidanza e puerperio
-attività di lavoro dipendente o ad esso assimilabile;
-partecipazione a concorsi, per un tempo corrispondente allo svolgersi delle prove e agli spostamenti necessari allo specializzando per raggiungere la sede di svolgimento, così come documentati dall’interessato;
-partecipazione a stage attinenti alle materie giuridiche;
-borse di studio in materie giuridiche che comportano la presenza dello specializzando presso istituzioni o strutture italiane o internazionali, nei limiti in cui detta presenza risulti documentata dall’istituzione o struttura ospitante.
Saranno altresì considerate assenze giustificate, fino a 65 ore ( nell’ambito delle 130 ore), le attività di pratica forense e il tirocinio presso gli uffici giudiziari previsto dall’art. 73 D.L. n. 69/2013, purché corredate da attestazione dell’Avvocato o del Magistrato presso il quale detta pratica o tirocinio si svolgono.
Il consiglio Direttivo si riserva di valutare di volta in volta, su diretta domanda dell’interessato, se un’assenza dalle attività della Scuola possa giustificarsi in ragione di altra causa, non ricompresa in quelle sopra elencate, ma obiettivamente giustificabile.
Art. 8 bis- Gli specializzandi hanno l’obbligo di partecipare alle prove intermedie e alla prova finale.
L’assenza dalle prove intermedie, giustificata alla stregua dell’articolo precedente, comporta per gli assenti l’obbligo di partecipare ad una prova di recupero, da effettuarsi secondo i termini e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
L’assenza alla prova finale può giustificarsi solo in caso di assoluta e straordinaria necessità da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo. Resta anche in questo caso fermo l’obbligo, per gli assenti, di sottoporsi, con le modalità di cui all’art. 8, ad una prova di recupero.(1)
Art. 9. – I settori disciplinari sono i seguenti: Diritto Civile, Diritto Processuale Civile, Diritto Penale, Procedura Penale, Diritto Commerciale, Diritto e Giustizia Amministrativi, Diritto e giustizia Costituzionali, Deontologia forense.
Contenuti dell’attività didattica ed articolazione dei suddetti settori disciplinari sono stabiliti anno per anno dal Direttivo della Scuola; essi possono essere integrati o modificati al fine di assicurare il pieno e tempestivo adeguamento della Scuola alle esigenze di formazione del ceto forense via via emergenti.
Art. 10. – I Corsi di ciascun settore disciplinare saranno coordinati da un docente, che si avvarrà dell’apporto didattico di altri docenti, magistrati, avvocati e notai.
Art. 11. – Il Consiglio Direttivo, prima dell’inizio dei corsi, stabilisce i criteri in ordine alla ripartizione delle ore tra i rispettivi settori, l’orario delle lezioni, i criteri organizzativi e le linee di metodo da osservare nello svolgimento dei Corsi.
Art. 12. – I Corsi si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di ottobre e maggio dell’anno successivo, per la durata annuale di almeno 500 ore, e si articoleranno in modo tale da stabilire un’equa ripartizione, alla luce di criteri indicati nel precedente art. 9, fra lezioni teoriche ed attività pratiche (esercitazioni scritte, discussioni, simulazione di casi). Dette attività possono anche svolgersi, previ accordi e convenzioni, presso studi professionali, scuole del notariato, sedi giudiziarie, ecc. Per il primo anno l’inizio del corso avrà luogo non appena espletate le procedure di accesso.
I corsi si svolgeranno preferibilmente nel pomeriggio del giovedì e proseguiranno per l’intera giornata del venerdì e nella mattina del sabato. A partire dal mese di aprile sono programmati attività di stage e di tirocinio per un minimo di 50 ore.
Art. 13. – In entrambi gli anni le lezioni dei docenti saranno accompagnate da esercitazioni scritte la cui discussione collettiva avrà luogo in apposita seduta.
Saranno svolte altresì prove scritte intermedie, da valutarsi ai fini del giudizio di ammissione al secondo anno e all’esame di diploma. Le prove scritte avranno per oggetto i seguenti settori: diritto civile/commerciale / procedura civile; diritto penale e procedura penale; diritto e giustizia amministrativi. Sia le prove intermedie che le esercitazioni scritte dovranno svolgersi in aula con il solo ausilio di codici e testi legislativi non commentati.
La partecipazione alle prove scritte intermedie è obbligatoria.
Art. 14. – Il passaggio dal primo al secondo anno della Scuola è subordinato ad un giudizio favorevole espresso dal Consiglio Direttivo della Scuola. Nel proprio giudizio, il Consiglio terrà conto dell’esito delle prove scritte intermedie nonché dell’impegno dimostrato dal partecipante nella frequentazione dei corsi e nelle esercitazioni scritte.
Per ciascun settore disciplinare si richiede la partecipazione ad un numero di esercitazioni scritte tale da consentire la formazione di un giudizio e comunque non inferiore alla metà delle esercitazioni effettivamente svolte.
Art. 15. – L’ammissione all’esame di diploma è subordinata ad un giudizio favorevole del Consiglio Direttivo fondato sull’attività svolta (secondo i criteri di cui all’art.14) nel corso dell’anno.
Ai fini della valutazione degli studenti iscritti al secondo anno che scelgono l’indirizzo notarile saranno considerate esclusivamente le esercitazioni effettuate nell’ambito dell’attività didattica specifica per tale indirizzo.
L’esame di diploma consiste in un elaborato scritto su argomenti inter disciplinari da svolgersi in aula con il solo ausilio dei codici o di testi legislativi non corredati da richiami alla dottrina e alla giurisprudenza.
Il candidato potrà scegliere tra uno svolgimento tematico, la stesura di un parere su un caso pratico o la redazione di un atto giudiziale o notarile. L’atto notarile deve essere corredato da una parte teorica.
Per la valutazione dell’elaborato è nominata dal Consiglio Direttivo apposita commissione composta da sette membri di cui quattro proff. universitari, un magistrato, un avvocato e un notaio. Il giudizio sarà espresso in settantesimi.
*Articolo aggiunto dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22.02.2017.