20110207 - Storia del diritto medievale moderno

Il corso si propone di offrire una sintesi critica della storia giuridica italiana ed europea tra medioevo ed età contemporanea, con una particolare attenzione ai temi della giustizia e della tutela dei diritti.
I principali obiettivi formativi sono:
1) Rendere consapevoli gli studenti della complessità dei fenomeni giuridici, che non possono essere isolati dal contesto sociale, politico ed economico.
2) Verificare l'assunto secondo il quale il diritto è un prodotto della storia
3) Sollecitare gli studenti a problematizzare lo studio delle discipline giuridiche
4) Invitare gli studenti ad una riflessione sulla gestione del difficile equilibrio tra sicurezza e diritti individuali (e collettivi) nel corso dei secoli e in differenti contesti geografici e culturali.

scheda docente | materiale didattico

Programma

Programma

I lineamenti analitici delle lezioni si sostanzieranno in primo luogo nel ripercorrere in chiave diacronica l’evoluzione del diritto secondo un canone interpretativo sia di ordine teorico che pragmatico dei sistemi giuridici, giudiziari, normativi nonché degli assetti politico-istituzionali, assumendo in analisi le pluralità delle declinazioni che si sono avvicendate nel flusso dei secoli secondo un non lineare tracciato ermeneutico e le concrete e diversificate esperienze empirico-fattuali da cui trae origine la graduale formazione storica del diritto occidentale. L’analisi di un siffatto iter si concentra sui principali momenti che segnano i tratti delle vicende storiche umane, sociali, politiche ed economiche nonché sulle concezioni morali, filosofiche e culturali che hanno caratterizzato l’ arco temporale che prende avvio dall’Alto medioevo per approdare sino alle soglie del XX secolo e che connotano l’esigenza dei sovrani (ivi intesi in senso lato), ed in minor misura della collettività, di tutelate i presupposti fondamentali ed indispensabili dell’esistenza comune pur con le specificità, i peculiari registri e le flessibilità che qualificano la “dialettica delle fonti”. Si assumeranno in considerazione precipuamente le congiunture che determinarono un’ apparente frattura, gli snodi cruciali che segnarono un mutamento di paradigma derivato tuttavia da una lenta e graduale maturazione dei principi di una cultura giuridica la cui sopravvivenza, seppur adombrata, perdurò viva e vitale nei secoli a venire. Una specifica riflessione sarà dedicata, sui presupposti di questi assunti, agli elementi di continuità storica della speculazione dottrinale, ai fondamenti teorico-pratici elaborati assai precocemente dagli ordines iudiciarii, ai profili tecnici e ad una metodologia giuridica che tende all’astrazione dalla fattispecie concreta. Pare indubbio che lo iato, al volgere del XVI secolo, determinò una sostanziale modifica degli assetti politici. Agli albori dell’Età moderna, seppur ancora contraddistinti dalla permanenza del sistema del diritto comune e dalla pluralità delle fonti giuridiche tese a conservare gli istituti, il linguaggio tecnico e il metodo sistematico consegnato dalla tradizione, l’universalismo che aveva permeato il pensiero medievale si andò gradualmente frantumando. Già col fiorire della cultura umanistica, che comportò la riconsiderazione delle discipline “morali” ed una rinnovellata scienza filologica, si venne sostanziando un originale indirizzo culturale. La graduale conversione del clima intellettuale alterò la visione del mondo e dell’uomo, seppur con tempi e vie differenziate, di tutto l’occidente, incidendo su quasi tutti gli aspetti del vivere civile: l’economia, l’ordinamento giuridico, le strutture di governo, la concezione della vita sociale. I fermenti umanistici permearono, in un intreccio complesso, notevoli e rilevanti aspetti della coscienza spirituale di una collettività segnata dalle forti inquietudini religiose generate dal protestantesimo e dalla controriforma. Al contempo, il consolidarsi dell’autorità accentratrice delle Monarchie o degli Stati regionali, mutarono le strutture istituzionali e l’antica percezione della politica della compagine sociale. In una prospettiva giuridica, l’inversione di tendenza interesserà le fonti del diritto, l’ordinamento giuridico, la graduale nazionalizzazione delle scienze giuridiche, la riflessione della dottrina e l’amministrazione della giustizia. La progressiva centralità statale si precisa nell’emanazione di una normativa propria che gradualmente erode il margine del diritto comune avviando il processo di statualizzazione del diritto. La legislazione sovrana interverrà a disciplinare ogni settore del giuridico, -incidendo tuttavia in minor misura sui rapporti privatistici - avvalendosi dell’impiego delle lingue nazionali nella redazione delle norme, tendendo scientemente a ridurre l’egemonia della lingua latina non più avvertita come modulo linguistico universale. In una prospettiva sinottica verranno assunte in analisi le speculazioni dottrinali che convergono sui dibattiti teologico- filosofici in merito ai fondamenti dello ius gentium e sulle riflessioni di matrice politico-giuridica che costituiranno i prodromi dei lineamenti “moderni” del diritto internazionale e i primari postulati relativi alla tutela dei diritti umani. In successione saranno trattate le tematiche inerenti alle tendenze unificatrici delle fonti legislative ed i corrispondenti postulati teorici degli esponenti dell’illuminismo europeo. Con la rivoluzione francese le istanze codificatorie si sostanzieranno nel così detto “droit intermédiaire” il quale, nonostante le considerevoli e nutrite dichiarazioni di principio contenute nella Costituzione del 1791 ed in quelle successive del 1793 e del 1795 ed i numerosi progetti avanzati, non addivenne alla promulgazione di un corpus unitario normativo in materia civile. Solo con l’avvento di Napoleone Bonaparte, eletto nel 1804 Imperatore dei francesi, la Francia si doterà di codici, primi fra i quali il Code civil des Français, il quale si avvalse dei precedenti progettuali di Jean-Jacques Régis de Cambacéres. Nel corso di sette anni furono emanati i Codici, intesi secondo la categoria giuridica formulata dai giuristi ottocenteschi che sottintende la costituzione di un corpus unitario di leggi organizzate all’interno di un unico testo normativo a carattere esaustivo escludente l’eterointegrabilità. In una lettura criticamente comparata si assumeranno in considerazione gli ordinamenti costituzionali ed il costituzionalismo moderno prendendo avvio dalla disamina dell’ordinamento inglese ed analizzando in successione, le Costituzioni Francesi e Americane. Una specifica trattazione sarà consacrata all’analisi della codificazione civile di matrice “liberalre” ed ai principi qualificanti il diritto borghese teso a celebrare la dimensione individualistica di una forte identità di classe che nella proprietà privata, nel diritto all’autodeterminazione e alla produzione del capitale individua i propri canoni fondativi tutelati e promossi dai Codici civili che tendono a consolidare gli assetti sociali in essere. In una prospettiva sinottica si assumeranno in considerazione la germinazione e la maturazione di una scienza giuridica civilistica con le variabili declinazioni che informano le speculazioni francesi, tedesche ed italiane in merito alle questioni dottrinali e legislative della civilistica europea. Al fine di assecondare un canone di completezza, si a sottoporrerà ad una attenta ed accurata analisi i prodromi e i successivi e, talvolta, aspri dibattiti che condussero dopo un lungo iter alla promulgazione del Codice di procedura penale dell’Italia unita, promulgato con R. D. il 26 novembre del 1865, sostituito in seguito ad aspre critiche dal Codice riformato del 1913 e alla disamina del Codice penale Zanardelli del 1889. Contestualmente, si renderà imprescindibile dar conto delle Scuole penalistiche italiane e delle loro matrici ideologiche. Infine il corso si concluderà con una serie di lezioni che tenderanno a concentrarsi sugli indirizzi tecnico-giuridici e sul contesto ideologico che informò il Codice di diritto penale redatto da Alfredo Rocco del 1930, promulgato il primo luglio 1931 ed il Codice di procedura penale che fu emanato nel medesimo torno di tempo. Un doveroso cenno sarà riservato al penale fascista ed alle leggi fascistissime ematate fra il 1925 ed il 1926.






































Testi Adottati

Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea", 3 ed., Torino, Giappichelli, 2022 (ad esclusione del Capitolo IX)

Modalità Frequenza

Frequenza caldamente consigliata.

Modalità Valutazione

La verifica dell'apprendimento si sostanzierà in una prova di profitto in forma orale. Si richiede una approfondita riflessione critica ed una solida cognizione delle tematiche trattate, una significativa logica argomentativa e una padronanza del lessico storico-giuridico