Missione
Il Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata (CRISPEL), ora intitolato al suo fondatore Giorgio Recchia, è stato costituito nel 2003 presso l’Università degli Studi Roma Tre dagli attuali Dipartimenti di Link identifier #identifier__185034-1Giurisprudenza e Link identifier #identifier__88804-2Scienze Politiche – a cui si sono aggiunti nel tempo i Dipartimenti di Link identifier #identifier__8114-3Economia aziendale e Link identifier #identifier__121188-4Scienze della Formazione – al fine di promuovere studi e ricerche nel campo politico-costituzionale e della legislazione comparata, destinati a coadiuvare l’operato di istituzioni pubbliche e private, internazionali, europee e nazionali.
Insieme all’attività di ricerca e di consulenza, il CRISPEL ha avviato molteplici iniziative volte, da un lato, alla valorizzazione dell’opera di giovani studiosi di talento, attraverso appositi Premi e Borse di studio e, dall’altro, alla promozione culturale, organizzando specifici incontri, quali presentazione di libri, dibattiti su temi di attualità, convegni e seminari.
Il CRISPEL agisce anche nel campo dell’alta formazione, organizzando lezioni magistrali, giornate di studio e altri eventi con docenti di fama nazionale ed internazionale, nonché promuovendo stage presso istituzioni italiane ed europee, volti a dare la possibilità a giovani particolarmente meritevoli di accrescere il proprio bagaglio culturale e professionale, anche in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro.
Nel 2011 nell’ambito del Centro è stata infine istituita una Collana editoriale che si compone di due autonome Sezioni: Sezione di Diritto pubblico italiano ed europeo, diretta da Franco Modugno, e Sezione di Scienza politica e Politica comparata, già diretta da Pietro Grilli di Cortona.
Giorgio Recchia (1942 – 2009)
Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato e Diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, ha insegnato anche Istituzioni di Diritto pubblico americano, Organizzazione dei pubblici poteri, Diritto pubblico, Diritto Costituzionale Regionale, Regionalism and Federalism presso la New York Law School di Bologna. Già a partire dagli anni immediatamente seguenti al conseguimento del titolo di laurea ha approfondito i propri interessi comparatistici grazie a frequenti soggiorni all’estero. Oltre a numerose pubblicazioni e conferenze su temi giuspubblicistici è stato promotore e direttore di molteplici gruppi di ricerca nonché membro di numerosi organismi istituzionali ed in ultimo ha ricoperto il ruolo di Subcommissario del C.N.R.
Organigramma
Presidente Onorario:
Prof. Franco Modugno
Direttore:
Prof. Gianpaolo Fontana
Consiglio:
- Cristiano Aliberti – Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto pubblico comparato
- Paolo Alvazzi del Frate – Prof. Ordinario di Storia del diritto medievale e moderno
- Simone Barbareschi – Ricercatore a tempo determinato di Istituzioni di diritto pubblico
- Paolo Carnevale – Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
- Cristiana Carletti – Prof. Associato di Diritto internazionale
- Marco Catarci – Professore Ordinario di Pedagogia generale
- Alfonso Celotto – Prof. Ordinario di Diritto costituzionale
- Rosalba Chiarini – Ricercatore a tempo indeterminato di Scienza politica
- Daniele Chinni – Prof. Associato di Istituzioni di diritto pubblico
- Carlo Colapietro – Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
- Guerino Massimo Oscar Fares – Prof. Associato di Istituzioni di diritto pubblico
- Elisabetta Frontoni – Prof. Associato di Diritto costituzionale
- Luca Giuseppe Germano – Ricercatore a tempo determinato di Scienza politica
- Fabio Giulio Grandis – Professore Ordinario di Economia Aziendale
- Antonio Iannuzzi – Prof. Associato di Istituzioni di diritto pubblico
- Leonardo Pace – Ricercatore a tempo determinato di Istituzioni di diritto pubblico
- Mauro Paoloni – Professore Ordinario di Economia Aziendale
- Barbara Pisciotta – Prof. Associato di Scienza politica
- Giovanna Pistorio – Prof. Associato di Istituzioni di diritto pubblico
- Francesco Rimoli – Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
- Marco Ruotolo – Prof. Ordinario di Diritto costituzionale
- Paolo Scarlatti – Ricercatore a tempo determinato di Diritto costituzionale
- Giuliano Serges – Ricercatore a tempo determinato di Diritto costituzionale
- Massimo Siclari – Prof. Ordinario di Diritto costituzionale
- Silvia Talini – Ricercatore a tempo determinato di Diritto costituzionale
Aderenti al Centro:
- Vincenzo Atripaldi – Prof. Emerito di Istituzioni di diritto pubblico, Sapienza Università di Roma
- Guido Corso – Prof. Emerito di Diritto Amministrativo, Università degli Studi Roma Tre
- Thierry Di Manno – Prof. Droit public, Université de Toulon
- Franco Modugno – Prof. Emerito di Diritto costituzionale, Sapienza Università di Roma
- Margherita Raveraira – Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli studi di Perugia
- Giovanni Serges – Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
- Caterina Severino – Prof. Droit public, Université d’Aix-Marseille
Regolamento
Link identifier #identifier__34905-5Visualizza il Decreto del Rettore n. 1154/2020 del 22 luglio 2020 che emana il Regolamento
Art. 1 (Denominazione, costituzione, sede)
1. È stato costituito con decreto rettorale n. 11 del 15 dicembre 2003, successivamente modificato con decreto rettorale n. 762 del 30 maggio 2016, il Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata “Giorgio Recchia” (C.R.I.S.P.E.L.), d’ora in poi denominato Centro, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto e dell’art. 20 del Regolamento Generale di Ateneo. Il Centro è promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, dal Dipartimento di Scienze Politiche, dal Dipartimento di Economia Aziendale e dal Dipartimento di Scienze della Formazione.
2. Il Centro costituisce una struttura di ricerca cui possono afferire professori e ricercatori dei Dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia Aziendale e Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre.
3. Ulteriori Dipartimenti, con delibera del proprio Consiglio, possono chiedere di aderire al Centro, contribuendo in via ordinaria al funzionamento del Centro stesso; le richieste in tal senso, motivate da esigenze di ricerca, vengono sottoposte al Consiglio del Centro, che si esprime in proposito e trasmette il proprio parere agli Organi centrali dell’Ateneo.
4. Al Centro possono altresì aderire studiosi italiani e stranieri, secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente Regolamento.
5. Il Centro ha autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale, con esclusione dell’autonomia amministrativa e contrattuale, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
6. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, che ne cura la gestione amministrativo-contabile e contrattuale costituendone la sede amministrativa.
Art. 2 (Scopi)
1. Lo scopo del Centro consiste nel promuovere la ricerca e realizzare studi avanzati a carattere politico-costituzionale e di legislazione comparata.
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Centro potrà, anche in collaborazione o per conto di altri soggetti, sviluppare e coordinare programmi di ricerca; svolgere attività di consulenza; promuovere conferenze, seminari, convegni e workshop anche a vocazione internazionale; costituire banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica; costituire una rete informativa tra tutti gli studiosi; realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche; favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso il sostegno a Master, Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione, stages e tirocini curriculari, nonché attraverso l’istituzione e l’assegnazione di borse di studio e di dottorato nonché di assegni di ricerca; favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con istituzioni universitarie e non, soggetti culturali e scientifici nazionali, comunitari ed internazionali, sia pubblici che privati.
Art. 3 (Organi)
1. Sono organi del Centro:
- Il Direttore
- Il Consiglio
- Il Presidente onorario
- La Giunta esecutiva
2. Il Centro si avvale del Segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza.
3. Per lo svolgimento dell’attività di ricerca, il Centro può avvalersi di un Gruppo di ricerca, composto da ricercatori, assegnisti, dottori e dottorandi di ricerca, e altri studiosi, ai quali il Consiglio direttivo può attribuire il titolo di Research Scholar. Il Gruppo di ricerca svolge anche le funzioni di segreteria scientifica dei convegni e dei seminari organizzati dal Centro. Il Direttore può nominare uno o più coordinatori scientifici del Gruppo di ricerca.
Art. 4 (Afferenza)
1. Afferiscono al Centro i professori ed i ricercatori dei Dipartimenti aderenti, i quali ne facciano richiesta al Direttore, dopo averne dato formale notizia al Dipartimento di appartenenza.
2. Le domande di afferenza sono approvate dal Consiglio e divengono esecutive con decreto del Direttore qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
3. Il Consiglio può deliberare l’adesione al Centro, in qualità di membri aderenti e non ordinari:
- di docenti appartenenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo la cui domanda di adesione sia stata presentata per iscritto al Direttore;
- di studiosi italiani e stranieri, tramite cooptazione per chiara fama o previa presentazione di domanda per iscritto al Direttore;
- di titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, oppure di studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che ne abbiano presentato richiesta per iscritto al Direttore e la cui adesione scade al termine della durata dell’assegno di ricerca o della borsa di studio o del corso di dottorato
Art. 5 (Adesione di professori e studiosi italiani e stranieri)
1. Al Centro possono aderire professori e studiosi italiani e stranieri.
2. Essi possono aderire a seguito di domanda approvata secondo la procedura di cui al precedente articolo 4, comma 2, oppure su invito del Direttore, approvato dal Consiglio direttivo.
Art. 6 (Il Direttore e il Vice Direttore)
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte e nominato con decreto del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre.
2. In vista delle elezioni del Direttore, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi tra sessanta e quindici giorni prima del termine del mandato del Direttore in carica.
3. Nei casi di termine anticipato del mandato del Direttore, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi entro trenta giorni dalla cessazione del mandato.
4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile per non più di una volta consecutivamente. In caso di entrata in carica in corso d’anno, l’anno accademico in corso si computa, ai fini della durata del mandato e della rieleggibilità, ove il periodo di esercizio della carica sia superiore a 6 mesi. Per la rieleggibilità si applica l’art. 41, comma 8, dello statuto di Ateneo.
5. Il Direttore:
- rappresenta il Centro e presiede il Consiglio, cui presenta le proposte di deliberazione e ne cura l’esecuzione;
- promuove lo svolgimento delle attività del Centro, curandone la gestione e vigilando sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo. Provvede, in particolare, a predisporre la proposta di programma annuale delle attività e altresì a dare attuazione al programma annuale delle attività approvato dal Consiglio ed alle altre delibere del Consiglio;
- esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
6. Il Direttore può delegare parte delle sue competenze, in relazione a taluni ambiti settori o materiali di attività del Centro, a uno o più componenti sulla base della rispettiva, specifica ed elevata qualificazione e competenza.
7. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio il proprio Vice, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero su apposita delega. Il Vice Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 7 (Il Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è costituito dai professori e dai ricercatori afferenti al Centro in qualità di membri ordinari ai sensi dell’art. 4, comma 1, ai quali è attribuito il diritto di voto.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore e, in caso di assenza, dal Vice Direttore. Possono parteciparvi, senza diritto di voto, anche i membri aderenti non ordinari.
3. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro, cura la programmazione delle attività scientifiche ed approva la relazione annuale delle ricerche ed attività svolte.
5. In particolare il Consiglio:
- approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le attività del Centro;
- approva le proposte di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, relativi alle attività del Centro, trasmettendone i testi al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, sede amministrativa del Centro, per la stipula previe valutazioni di competenza.
6. Il Consiglio nomina il Direttore ed eventualmente il Presidente onorario.
7. Il Consiglio delibera sulle domande di afferenza dei docenti dell’Ateneo e di adesione di professori e studiosi italiani e stranieri e sulle proposte di invito presentate dal Direttore.
Art. 8 (Presidente onorario)
1. Il Consiglio può eleggere un Presidente onorario fra i membri di cui all’art. 4, comma 3, lett. b).
2. Il Presidente onorario è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile. In caso di entrata in carica in corso d’anno, l’anno accademico in corso si computa, ai fini della durata del mandato e della rieleggibilità, ove il periodo di esercizio della carica sia superiore a 6 mesi. Per la rieleggibilità si applica l’art. 41, comma 8, dello statuto di Ateneo.
3. Il Presidente:
- collabora con il Direttore nella predisposizione della programmazione annuale delle attività del Centro;
- partecipa, su invito del Direttore e con funzione propositiva e consultiva, alle riunioni del Consiglio;
- promuove, di intesa con il Direttore, l’instaurazione di rapporti di collaborazione scientifica;
- può esercitare, su delega del Direttore, la rappresentanza del Centro nei convegni e in analoghe iniziative scientifiche.
4. Al Presidente onorario non sono attribuiti poteri di rappresentanza ufficiale del Centro, né deleghe operative.
Art. 9 (Giunta esecutiva)
1. La Giunta esecutiva coadiuva il Direttore nella determinazione e nello sviluppo dei programmi di attività del Centro, nella definizione dei programmi di ricerca e delle loro linee operative.
2. La Giunta è composta da un numero massimo di sei componenti. Ne fanno parte, oltre al Direttore e al vicedirettore del Centro, un rappresentante per ciascuno dei quattro Dipartimenti promotori del Centro nominati dal rispettivo Consiglio.
Art. 10 (Contratti, convenzioni e accordi di collaborazione scientifica)
1. Per la realizzazione dei propri scopi il Centro può avvalersi di collaborazioni esterne e di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione scientifica con soggetti pubblici e privati la cui stipula compete al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.
2. Mediante appositi contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione scientifica il Centro può fornire servizi a soggetti pubblici o privati nell’ambito delle finalità istituzionali.
Art. 11 (Risorse)
1. Per lo svolgimento delle attività il Centro si avvale di un contributo di funzionamento annuale da parte di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, nonché di risorse, in relazione alle finalità da esso perseguite, costituite o provenienti da:
- eventuali finanziamenti provenienti da parte dell’Ateneo e dei Dipartimenti interessati sulla base del programma annuale delle attività scientifiche e della valutazione di specifici progetti di ricerca da realizzare;
- strutture di ricerca (patrimonio librario etc.) che i Dipartimenti promotori potranno mettere a disposizione dei membri afferenti al Centro per lo svolgimento delle specifiche finalità perseguite dal Centro;
- apporti scientifici degli afferenti ed aderenti al Centro.
2. I professori e i ricercatori, dopo la loro afferenza/adesione al Centro, potranno scegliere se destinare al Centro stesso i finanziamenti extrauniversitari ricevuti per progetti coerenti con le sue finalità.
3. Contribuiscono, inoltre, alla gestione del Centro e fanno parte delle risorse finanziarie destinate alle attività del Centro:
- i fondi erogati da Organismi internazionali e dell’Unione europea, dal MIUR, dal CNR o da altre istituzioni pubbliche e private;
- le risorse provenienti dalle convenzioni e dai contratti ed accordi con soggetti pubblici e privati, anche per la realizzazione di attività conto terzi;
- i corrispettivi derivanti dalla cessione dei prodotti editoriali realizzati dal Centro e dalla progettazione e realizzazione di attività formative o di promozione di attività culturali;
- proventi di attività per conto terzi;
- i contributi di iscrizione a iniziative scientifiche e formative;
- i contributi e gli atti di liberalità di enti, associazioni e soggetti pubblici e privati.
Art. 12 (Gestione)
1. La gestione del Centro spetta al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, coadiuvato, per gli aspetti amministrativi e contabili, dal Segretario Amministrativo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.
2. Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza stipula, su proposta dei competenti organi del Centro, le convenzioni e i contratti relativi all’attività del Centro.
3. Per la gestione del Centro si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza sono attribuite le funzioni, le relative responsabilità e i poteri, anche di spesa, connessi all’applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
Art. 13 (Revoca dell’afferenza/adesione)
1. I professori, i ricercatori e gli studiosi del Centro possono revocare la loro afferenza/adesione dandone comunicazione scritta al Direttore, il quale ne dà notizia al Consiglio.
2. L’afferenza/adesione cesserà alla fine dell’esercizio finanziario del Centro e non dovrà comunque comportare pregiudizio per le attività del Centro in cui il professore, il ricercatore o lo studioso interessato risulti coinvolto. Le risorse comunque acquisite a titolo individuale verranno trasferite al Dipartimento di appartenenza al termine dell’esercizio finanziario.
Art. 14 (Scioglimento)
1. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Consiglio. In caso di scioglimento le risorse disponibili verranno suddivise fra i Dipartimenti che lo hanno promosso.
Art. 15 (Modifiche al Regolamento)
1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte con delibera del Consiglio del Centro a maggioranza dei voti degli aventi diritto, su proposta del Direttore o di due terzi degli afferenti al Centro. Le eventuali modifiche sono sottoposte all’approvazione degli organi centrali dell’Ateneo, a seguito della quale sono emanate con decreto del Rettore.
Art. 16 (Durata, recesso e disattivazione)
1. La durata del Centro è di tre anni rinnovabili, previa positiva valutazione delle relazioni annuali sulle attività svolte relative al triennio. Il rinnovo è deliberato dagli Organi centrali di Ateneo su richiesta del Consiglio del Centro e previa acquisizione di conforme parere da parte del Senato accademico.
2. Un Dipartimento aderente può recedere dal Centro, con propria delibera consiliare, di cui viene data comunicazione al Direttore del Centro e agli Organi centrali dell’Ateneo.
3. Il Dipartimento recedente è tenuto a concludere, per il tramite del proprio personale afferente al Centro, le eventuali attività in corso al momento del recesso.
4. Il Consiglio del Centro può deliberare in merito alla disattivazione della struttura, dandone comunicazione ai Dipartimenti aderenti e agli Organi centrali dell’Ateneo.
5. Nella delibera di cui al comma 4 il Consiglio del Centro stabilisce la ripartizione tra i Dipartimenti aderenti delle eventuali risorse finanziarie assegnate al Centro.
6. Il Centro è formalmente disattivato con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.